
Attivazione Impianti Termici 2023
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con le direttive del governo statale e regionale
22 ottobre (zona climatica E)
riferimento Ministero della Transizione Ecologica - DM 383 del 6.10.2022
LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
Il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici sono riferiti solo al riscaldamento invernale e variano a seconda della Zona Climatica di appartenenza, in Veneto prevalgono:
la Zona E: 13 ore giornaliere,
tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno
dal 22 ottobre al 7 aprile (Vicenza e provincia zone di pianura)
la Zona F: nessuna limitazione (alto vicentino zona montana)
Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.
VALORI LIMITE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE INVERNALE ED ESTIVA
Le temperature limite invernali ed estive degli ambienti climatizzati sono così stabilite:
Temperatura ambienti riscaldamento invernale:
17°C per edifici non residenziali
adibiti ad uso commerciale, uffici ed assimilabili
19°C per edifici residenziali
I limiti di esercizio invernali ed i valori limite per la temperatura degli ambienti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private, individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.