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Offriamo servizi di manutenzione e assistenza in Centrale Termica,
su caldaie, bruciatori, generatori d'aria calda e apparecchi a gas per impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda di edifici civili, artigianali, industriali,
operiamo sui settori privato e pubblico:
- Manutenzione e Assistenza in Centrale Termica
- Manutenzioni Ordinarie Periodiche
- Pulizie Caldaia
- Revisione Bruciatori
- Manutenzioni Straordinarie
- Riparazioni e sostituzioni con ricambi originali
- Analisi di Combustione secondo UNI 10389
- Compilazione Allegati Obbligatori e Libretti di Centrale
- Rilascio Bollino "Calore OK" (per la provincia di Vicenza)
Richiesta preventivo gratuito
Compiti del Responsabile Impianto
CHI È IL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLA CALDAIA?
L’occupante a qualsiasi titolo (proprietario, inquilino ecc.) nel caso di edifici con impianti termici autonomi
L'Amministratore di condominio negli edifici dotati di impianti termici centralizzati
Gli Amministratori nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, obblighi e responsabilità si intendono riferiti agli Amministratori
"Terzo responsabile" in tutti i casi si può anche delegare la responsabilità dell’impianto ad un’impresa, cosiddetta "Terzo responsabile".
Il RESPONSABILE quindi, tramite un MANUTENTORE ABILITATO, DEVE far effettuare alcune importanti operazioni:
Per impianti con potenza uguale/superiore a 35 kW e inferiore a 350 kW:
- prova di combustione e manutenzione ordinaria con frequenza almeno annuale (con invio ad Agener di comunicazione di avvenuta manutenzione – Allegato F)
Per impianti con potenza uguale o superiore a 350 kW:
- manutenzione ordinaria con frequenza almeno annuale e prova di combustione con frequenza almeno ogni 6 mesi (con invio ad Agener di comunicazione di avvenuta manutenzione – Allegato F)
I risultati della manutenzione periodica vanno riportati, a cura del responsabile dell’impianto termico, sul libretto di centrale.
Il Libretto di Centrale, è relativo ad impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW (di solito impianti centralizzati o impianti di aziende), è un documento che deve essere conservato sempre presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico e sui quali devono essere annotati tutti gli interventi eseguiti sull’impianto stesso tra cui i risultati delle verifiche periodiche nonché il nominativo del responsabile dell’impianto. In caso di cessione dell’immobile o di cambiamento dell’occupante l’unità immobiliare, tale documento deve essere consegnato a chi subentra.
A CHI AFFIDARSI PER LA MANUTENZIONE
Il responsabile dell’impianto deve affidare la manutenzione periodica dell’impianto termico, per essere in regola, a ditte che possiedono i requisiti previsti dalla (regolarmente iscritte in Camera di Commercio per l’attività di manutenzione impianti). Il , così come modificato dal DPR 551/99, stabilisce che il responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico affidi le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell’art.1, comma 1, della legge 05/03/1990, n.46 e che nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui alla lettera e) dell’art.1, comma 1, della medesima legge.
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